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Le voci del glossario sono tratte da l'Enciclopedia del Vino di Boroli Editore. |
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· INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA (IGT)
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L’Indicazione geografica tipica è una menzione attribuita a vini prodotti da determinati vitigni e caratterizzati dalla provenienza da determinate aree geografiche, più ampie rispetto alle aree che caratterizzano una Denominazione d’origine, e da disciplinari di produzione meno restrittivi. Si può utilizzare questa menzione per i mosti e i vini, ma non per le bevande di fantasia a base di vino, per le bevande di fantasia provenienti dall’uva, i succhi non fermentati della vite, i prodotti vitivinicoli aromatizzati, nonché i vini frizzanti gassificati e i vini spumanti gassificati. La menzione IGT può essere sostituita dalla menzione ‘Vin de pays’ per i vini prodotti in Val d’Aosta, di bilinguismo francese, e dalla menzione ‘Landweine’ per i vini prodotti in provincia di Bolzano, di bilinguismo tedesco.
I parametri indicati dai disciplinari
Un vino è IGT se l’85% del vino proviene dalla zona geografica di cui porta il nome e se risponde ai parametri indicati dal relativo disciplinare di produzione quali:
– l’indicazione geografica e gli eventuali nomi di vitigni o menzioni aggiuntive;
– la delimitazione della zona di produzione delle uve;
– i vitigni da cui possono essere ottenuti;
– la resa massima di uve per ettaro;
– la resa di trasformazione delle uve in vino;
– le tipologie enologiche, comprese quelle relative al colore;
– la gradazione alcolimetrica minima naturale;
– la gradazione alcolimetrica al conÂsumo;
– le eventuali pratiche correttive autorizzate.
Rilascio e revoca della IGT
I terreni vitati destinati alla produzione di vini IGT devono essere denunciati e iscritti in speciali Elenchi delle vigne. La rivendicazione dell’IGT avviene durante la vendemmia, con la denuncia di produzione delle uve (Albo dei vigneti). L’uso del nome di vitigno per i vini IGT deve essere approvato con decreto del ministro delle Politiche Agricole sentito il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle DOC, DOCG e IGT dei vini, ed è abbinato ai nomi geografici di zone viticole di ampiezza rilevante. Il nome geografico, che costituisce l’IGT, e le altre menzioni riservate non possono essere utilizzati per designare prodotti similari, né essere impiegati in modo tale da ingenerare, nei consumatori, confusione nella individuazione dei prodotti.
La revoca della IGT, disposta con decreto del ministro delle Politiche Agricole, sentito il Comitato nazionale e la regione competente, può aver luogo se:
– l’IGT non è stata attivata nei 3 anni successivi all’entrata in vigore del disciplinare di produzione;
– non vengono rispettati i disciplinari di produzione per 3 anni consecutivi.
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